Art. 5.

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni

 

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comunicano al Ministero dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati delle università della terza età iscritte ai rispettivi albi; le agevolazioni decorrono dal semestre successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione.